Il Ministero dei trasporti, con la circolare 27/10/2014 n.23743, ha reso noto che il datore di lavoro che concede dal 3 novembre p.v. un’autovettura aziendale in uso promiscuo al dipendente per più di 30 giorni, non è tenuto ad annotare sulla carta di circolazione il nominativo del soggetto diverso dall’intestatario della stessa carta nonché a richiedere l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei veicoli.

Il Ministero dei trasporti interviene nuovamente sull’adempimento introdotto dalla legge n. 120/2010 che, modificando il Codice della Strada, ha previsto l’obbligo di comunicare all’Archivio Nazionale dei Veicoli (Motorizzazione civile) e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi utilizza gli autoveicoli per più di 30 giorni, se diverso dall’intestatario degli stessi, fornendo le risposte ai numerosi dubbi sorti dopo l’emanazione della circolare 15513 del 10 luglio u.s. con la quale erano state diffuse le prime istruzioni operative.

Il DPR 28 settembre 2012, n. 198 ha dato attuazione alla norma, ma per la piena operatività dell’adempimento era necessario che entrassero in funzione le procedure informatiche attraverso le quali dovrà essere adempiuto l’obbligo di comunicazione, la cui entrata in vigore è stata fissata per il 3 novembre 2014.

Con riguardo agli atti stipulati prima di tale data, il Ministero precisa che è comunque possibile comunicarli e che l’eventuale omissione non è sanzionabile. 

La circolare 23743/2014 precisa prima di tutto che l’obbligo previsto dall’art. 94, c. 4bis del CDS non trova applicazione nel caso in cui la disponibilità del veicolo aziendale per il dipendente costituisce, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo. Ad esempio per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera.

Inoltre sono esclusi dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione:

-L’utilizzo dei veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit. In questo caso infatti non ricorre il comodato, venendo meno il carattere della gratuità;

-L’utilizzo, diverso dai fringe benefit, promiscuo di veicoli aziendali. In questo caso viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;

-L’utilizzo del veicolo da parte di più dipendenti che si alternano tra loro. In questo caso viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo dei veicolo aziendale oltre alla continuità temporale dello stesso. 

In sostanza l’obbligo trova applicazione solo in caso di comodato di veicoli aziendali utilizzati esclusivamente e personalmente non solo dal dipendente, ma anche dai soci, dagli amministratori e dai collaboratori dell’azienda.

 

L’obbligo di cui all’art. 94 del Codice della Strada si applica anche ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solo se i veicoli stessi sino individuati tra i beni strumentali dell’impresa.

Inoltre, sottolinea la circolare, il comodato dei veicoli aziendali fa scattare l’obbligo non solo quando l’uso viene concesso a persone fisiche, ma anche in favore di altre aziende, enti ed organizzazioni.

Rimangono invece esclusi dalle annotazioni i subcomodati dei veicoli aziendali. 

Non appena sarà operativa la procedura, si potrà procedere contestualmente all’immatricolazione dei veicoli aziendali all’annotazione dei dati relativi al comodatario, ma solo a condizione che in sede di immatricolazione sia già certa la data di scadenza del comodato. 

Alla scadenza del comodato dei veicoli aziendali non occorre effettuare alcuna comunicazione, dato che si ritiene implicitamente che il veicolo è rientrato nella piena disponibilità del comodante. Invece in caso di cessazione anticipata, la comunicazione è dovuta se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante senza essere posto nella disponibilità del nuovo comodatario, mentre non è dovuta se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, viene posto nella disponibilità di un nuovo comodatario.