Niente accordo di ricollocazione anticipato se la CIGS è causata dalla solidarietà
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, di concerto con l’ANPAL, con la circolare 7/06/2018 n.11, ha precisato che i lavoratori che richiedono anticipatamente l’assegno di ricollocazione ai sensi dell’art.24-bis del D.Lgs. 148/2015 (introdotto dalla L. 205/2017) non potranno richiederlo nuovamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e la successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
L’accordo è ammesso in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015.
Non è invece possibile ricorrere all’accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.
Il verbale relativo alla procedura di consultazione per il ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale dovrà riportare al suo interno, in apposita sezione, l’accordo con il quale le Parti hanno inteso definire il piano di ricollocazione.
Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla circolare 11/2018.
Fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione può rimanere distinto dal verbale di consultazione. In quest’ultimo caso le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso il Ministero del lavoro o la Regione.
Il datore di lavoro dovrà trasmettere l’accordo all’ANPAL, entro 7 giorni dalla stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia.
Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione sono i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.
Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di CIGS.
L’ANPAL verifica il rispetto del suddetto limite, accettando le domande in base all’ordine cronologico di presentazione.
Ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accodo di ricollocazione non si applica invece l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita.
Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio:
- a) l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;
- b) la corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione.
Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.
Il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione oltre ad essere compatibile con la residua attività lavorativa.
Le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
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