L’INPS, con la circolare n. 126 del 10-08-2021, è intervenuto sulla sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria prevista per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 dal DL 18/2020 (L.27/2020) e per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dal DL 183/2020 (L. 21/2021).

Secondo l’Istituto previdenziale il Decreto Cura Italia ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l’effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.

Mentre il DL 183/2020 ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dal DL. 18/2020, di cui si è detto sopra.

La lettura coordinata delle due disposizioni, che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie.

In particolare se il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all’originario termine di maturazione della prescrizione.

Se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l’atto interruttivo. Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui al DL n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

Invece, se il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020).

Anche in tal caso, se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell’atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui al DL decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

Può ricorrere anche il caso in cui il termine di prescrizione doveva maturare ad esempio il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto del DL n. 183/2020, opera l’ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l’atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto 2020 + 129 giorni + 182 giorni).

Secondo l’INPS se il termine quinquennale di prescrizione è maturato a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui al DL n. 18/2020 e la sospensione di cui al DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).

Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare 126/2021 ricorda che resta fermo che se vengono compiuti validi atti di interruzione della prescrizione, questi determinano sempre l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. In particolare, ove l’atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal termine ultimo del periodo di sospensione e, pertanto, dal 1° luglio 2021.

Ai sensi dell’articolo 2943 c.c., ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l’atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta a ottenere l’esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi). La legge attribuisce il medesimo effetto al riconoscimento del debito da parte di colui (contribuente) nei confronti del quale il diritto può essere fatto valere.