Nessuna sanzione in caso di trasformazione del periodo di ferie in CIGO con causale Covid-19
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 1799 del 23/11/2021, ha precisato che il datore di lavoro che decide di trasformare in CIGO Covid-19 un periodo di ferie preventivamente richiesto dai lavoratori e già autorizzato, pur violando l’art. 2109 c.3 del c.c., non può essere sanzionato poiché l’ordinamento non prevede un regime sanzionatorio per tale irregolarità.
Nè è possibile ricorrere al potere di disposizione di cui all’art. 14 del D.lgs. 124/2004, dato che risultando inalterato il numero dei giorni di ferie maturati da ciascun lavoratore, che potranno fruirne al termine del periodo di CIGO, non si evince un danno.
E’ questa la conclusione a cui è giunto l’INL partendo dall’interpello del Ministero del lavoro n.19/2011 secondo cui, eventuali deroghe alla fruizione delle ferie, risultano ammissibili solo se le esigenze aziendali assumono carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali sono supportate da adeguata motivazione.
La circolare richiamata prosegue precisando che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione.
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