Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.6 del 27/0/2016, ha precisato che esulano dalla presunzione di subordinazione di cui all’art. 2, c. 2 del Dlgs 81/2015, non solo le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ma anche le prestazioni rese direttamente a questi ultimi organismi. 

Per rispondere al quesito avanzato dal CONI e dall’ANCL, il Ministero del lavoro ha richiamato quanto previsto dall’art. 67, lett. m) del TUIR secondo cui rientrano nella qualificazione di redditi diversi anche (….) i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, (……), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il fatto che il legislatore abbia utilizzato la locuzione “qualunque organismo comunque denominato” fa intendere (e la conferma è contenuta anche nell’art. 35, c. 6 della L. 14/2009 di interpretazione autentica della citata disposizione del TUIR) che debbano rientrare tra i destinatari della norma anche il CONI, le Federazioni Sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo purché non professionale da essi riconosciuto.