L’INAIL, con la circolare 13/10/2017 n.45, ha reso noto che in assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione dello status di coniuge con il convivente di fatto, quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’istituto assicurativo.

Infatti, la Legge 76/2016 ha previsto la citata equiparazione all’art. 1, c.20, solo per le parti dell’unione civile, intesa questa come la specifica formazione sociale costituita tra persone maggiorenni dello stesso sesso e non anche per i conviventi di fatto (due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

L’INAIL ricorda che alla parte di un’unione civile spettano in particolare: la rendita ai superstiti, la quota integrativa alla rendita, la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, lo speciale assegno continuativo mensile, l’assegno una tantum (c.d. assegno funerario o assegno di morte), la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e la prestazione una tantum di cui alla Legge 208/2015.

All’unito civilmente spetta anche la prestazione economica INAIL riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio i ratei di rendita maturati ante mortem dall’assicurato e non riscossi dal medesimo).