L’INPS, con la circolare 12/08/2015 n.148, ha reso noto che in presenza di proposte di accordo di dilazione dei debiti contributivi, il soggetto debitore non è tenuto a presentare apposita fideiussione o altra garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione. 

Infatti da un monitoraggio effettuato in questi anni è risultato che il frequente costo della stipula del contratto di fideiussione piuttosto che di un’ipoteca di fatto vanifica i vantaggi derivanti dalla possibilità di una dilazione del debito.

Pertanto, allo scopo di perseguire il fine che il legislatore ha inteso raggiungere nel consentire ad un’azienda,  in presenza di un’istanza di concordato o di ristrutturazione del debito, di continuare ad operare sul mercato e, allo stesso tempo, di soddisfare le pretese dei suoi creditori, l’INPS rettifica quanto affermato con la circolare n. 38/2010.

In sostanza la proposta di accordo ex art. 182-ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato non dovrà necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie.

Con la stessa circolare viene anche escluso che il soggetto debitore debba presentare la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’Agente della riscossione in caso di crediti iscritti a ruolo.