La DTL di Pavia, con la nota prot. n. 13541 del 16/10/2012, richiamando un parere della DRL della Lombardia, ha ricordato che il recesso per superamento del periodo di comporto non integra la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la conseguenza che il datore di lavoro non ha l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione.
L’art.7 della L. 604/1996 modificato dall’art. 1, c.40 della L. 92/2012 ha infatti previsto che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo debba essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla DTL del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e trasmessa per conoscenza al lavoratore, con la quale si dichiara l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e si indicano i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
La DTL di Pavia ha ritenuto che questa procedura non debba trovare applicazione nel caso di recesso per superamento del periodo di comporto ex art. 2119 cc non integrando la fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.