La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n. 5/2023, ha precisato che nelle imprese con un solo lavoratore le funzioni del preposto sono svolte necessariamente dal datore di lavoro, dato che il dipendente non può essere preposto di se stesso.

Nel dettaglio alla Commissione predetta è stato chiesto se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile, se anche le piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro è anche il preposto sono tenute all'individuazione di tale figura, se il preposto possa coincidere con lo stesso datore di lavoro e se deve essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.

La Commissione, dal combinato disposto di diverse norme contenute nel T.U. sicurezza (artt. 2, 18, 19, 37 e 55) arriva alla conclusione che l’intento del legislatore è quello di individuare nel preposto una figura di garanzia per cui sussiste sempre l’obbligo della sua individuazione.

Ne deriva che il preposto può coincidere con il datore di lavoro solo in casi eccezionali, a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione delle modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore sovraintende direttamente all’attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.