La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9011 del 5 giugno 2012, ha stabilito che il superminimo è un istituto avente natura retributiva e, pertanto, va riconosciuto anche nel caso in cui il dipendente passi ad altri ditta subentrante in un appalto, la quale abbia consentito di mantenere i medesimi livelli retributivi.
Secondo l’art. 13 del ccnl di riferimento, infatti, la retribuzione globale mensile è quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno ad personam o di ogni altro compenso corrisposto con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo. Tale non era il superminimo, corrisposto già dal 1990, con continuità al lavoratore, nell’ambito dall’attività svolta alle dipendenze di una ditta che, in precedenza, aveva l’appalto dei lavori di pulizia di un’Università (cessato l’appalto, il servizio di pulizie dell’istituto era stato assegnato ad una nuova ditta che aveva assunto l’obbligo di gestire i rapporti con il personale rilevato dall’impresa cessante, nel pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti, senza, però, riconoscere il superminimo in esame).