Nella maxisanzione anche le violazioni dell'Unilav
A cura della redazione
Secondo il parere del Ministero del lavoro, reso con la nota n. 2089 del 18 ottobre 2022, la Maxisanzione assorbe anche quella prevista dalla Legge Biagi non solo nel caso in cui la violazione commessa dal datore di lavoro riguardi la mancata comunicazione di assunzione, ma pure quella di cessazione del rapporto di lavoro.
Però, precisa il Ministero del lavoro, questo assorbimento non è assoluto.
Infatti se il rapporto di lavoro è sempre rimasto irregolare, così come accertato dagli organi ispettivi, allora la violazione riferita all’omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro potrà dirsi assorbita dalla maxisanzione (aumentata del 20% ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d), della L. n. 145/2018). Attualmente la maxisanzione è quindi determinata come di seguito (si veda INL, nota 20 aprile 2022, n. 856):
- da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Invece se il rapporto di lavoro è iniziato in modo irregolare e poi è emerso a seguito dell’accertamento ispettivo, allora l’omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
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