Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 10849 del 18 giugno 2010, ha fornito alcune precisazioni in materia di Durc, in particolare facendo riferimento alla risposta all’interpello n. 64/2009 del 31.7.2009.
Con la suddetta risposta, il Ministero aveva stabilito che in presenza di ricorso amministrativo sul quale, decorso il termine assegnato dalla legge per la sua decisione, si sia formato il silenzio (c.d. silenzio rigetto), non è possibile certificare la regolarità contributiva dell’impresa.
Tale orientamento è stato recepito dall’Inail, ma non dall’Inps, il quale non riconosce alcuna significatività, ai fini del ricorso amministrativo, all’inutile decorso del termine assegnato dal Legislatore per la sua decisione, mentre riconosce tale fattispecie rilevante quale condizione di procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario. In tal senso si è mossa anche la giurisprudenza (in particolare il Consiglio di Stato), secondo cui il decorso del termine di 90 giorni non ha effetti sostanziali, ma soltanto processuali, senza far venir meno, in capo all’autorità investita del ricorso, il potere-dovere di deciderlo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 983).
In relazione a quanto sopra, si richiama, infine, la previsione normativa di cui all’art. 8, c. 2, lett. a) del D.M. 24.10.2007, secondo cui “in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso”.
Ciò detto, il Ministero del Lavoro, al fine di rendere coerente il principio espresso nella risposta all’interpello n. 64/2009 con i dettami previsti dall’Inps, riconosce la possibilità, per l’Istituto, di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del Durc, fino all’adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell’organo competente a pronunciarsi ai sensi della L. n. 88/1989.