L’INL, con la nota 30.11.2020 n.1057, ha precisato che nei trasferimenti intra-societari dei dirigenti, dei lavoratori specializzati e dei lavoratori in formazione ExtraUE, ai sensi dell’ art. 27 quinquies, commi 5 e 15, D.Lgs. n. 286/1998, il soggetto sul quale deve essere compiuta la verifica in ordine alla necessaria adeguatezza economica è il soggetto ospitante.

Quest’ultimo viene individuato nella sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito oppure nell’impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell’art. 2359 c.c. – c.d. distacco infragruppo – a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.

La precisazione dell’INL verte sull’articolo 27 quinquies, commi 5 e 15, che pone a carico dell'entità ospitante che presenta la richiesta di trasferimento del lavoratore una serie di condizioni, in mancanza delle quali il nulla osta è rifiutato o revocato, tra le quali "l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza" (comma 5, lett. h).

La predetta verifica potrà essere effettuata anche attraverso l’acquisizione del bilancio consolidato di gruppo, tradotto in lingua italiana ed esibito anche a cura della capogruppo estera.

Se l’entità ospitante è una filiale di casa madre estera, l’INL ritiene possibile valutare in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia (si pensi al caso in cui siano coinvolti più lavoratori e l’incapienza della filiale non sia già di per sé sufficiente a non ritenere integrato il requisito di cui al comma 15 lett. d).

Infatti quest’ultima disposizione impone all’autorità amministrativa una indagine tesa ad escludere che l’entità ospitante (sia essa filiale o società del gruppo) sia stata "istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario", nonché ai sensi della lett. g) ossia che "è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica".

Si tratta di una verifica che quindi non può prescindere dall’analisi dei dati documentali di fatturato riferibili esclusivamente alla distaccataria (rectius entità ospitante), oltre che di altri dati documentali ricavabili ad esempio dal registro delle imprese. Resta in ogni caso ferma la possibilità, ove ritenuto necessario, di attivare un intervento ispettivo volto a verificare lo svolgimento effettivo delle attività economiche.

Infine, l’INL ricorda che gli altri aspetti che sono oggetto di verifica prima del rilascio del nulla osta al trasferimento del lavoratore sono: il rispetto degli obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, i diritti dei lavoratori, le condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili (lett. e) e dell’applicazione di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale (lett. f).