Il Ministero del Lavoro, con il decreto direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016, ha stabilito che i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, assumono giovani privi di impiego, che non studiano e non frequentano corsi di formazione (cd. NEET), possono fruire di specifici sgravi contributivi.

Più precisamente, il beneficio riguarda la contribuzione previdenziale a carico datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, e spetta nel limite massimo di € 8.060 annui per giovane assunto con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante. Il suddetto importo è ridotto del 50% (€ 4.030 annui) nei casi di assunzione con contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi.

L’incentivo in esame, inoltre:

  • Deve essere fruito entro il termine del 28.2.2019, a pena di decadenza;
  • Può, a determinate condizioni specificate nel decreto, essere fruito oltre il regime “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
  • Non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.