L’INPS, con il messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni riguardo le categorie di lavoratori interessate all’indennità COVID-19 e la semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI introdotte dal D.L. 41/2021, in attesa della circolare attuativa e dell’adeguamento delle procedure informatiche.

L’art. 10, c. 1, del Decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. 137/2020 (L. 176/2020).

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. 137/2020, non devono presentare una nuova domanda. Tutti gli altri potenziali destinatari delle indennità, invece, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Il decreto Sostegni ha, altresì, introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.

In particolare, l’art. 16 prevede che, per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro di cui l’art. 3, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 22/2015.

In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.