NASpI: offerta di lavoro congrua in base alla durata della disoccupazione
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, il decreto del Ministero del Lavoro 10.4.2018 con la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del D.Lgs. 150/2015.
I principi utilizzati per definire l’offerta di lavoro congrua sono:
- coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.
Per i soggetti percettori di indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ecc.), ai fini della definizione dell’offerta di lavoro congrua, oltre ai principi summenzionati, si dovrà tener conto anche dell’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro, che dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.
Ai fini della determinazione dell'offerta di lavoro congrua, la durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere dal giorno in cui è presentata la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, con l'esclusione dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui l'offerta di lavoro viene proposta.
Allo scopo, la durata dello stato di disoccupazione viene considerata in relazione ai seguenti intervalli di tempo:
- Da zero fino a sei mesi;
- Da più di sei fino a dodici mesi;
- Più di dodici mesi.
Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a 6 mesi, l'offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi, l'offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, l'offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
In riferimento alla tipologia contrattuale, l'offerta di lavoro è congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
- Si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
- Si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;
- Prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
In riferimento alla distanza dal luogo di lavoro, per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a 12 mesi, l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 50 km dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 km dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui sopra si considerano ridotte del 30%.
Per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito di cui agli art. 21 (disoccupazione) e 23 (assegno di ricollocazione) del D.Lgs. 150/2015, indipendentemente dalla durata dello stato di disoccupazione, l'offerta di lavoro è congrua se l’entità della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, è superiore di almeno il 20% dell’indennità percepita nell'ultimo mese precedente, senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà
La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, determina l'applicazione dei meccanismi di condizionalità di cui agli articoli 21 e 23 del D.Lgs. 150/2015.
Il giustificato motivo ricorre in caso di:
- Documentato stato di malattia o di infortunio;
- Servizio civile e richiamo alle armi;
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- Gravi motivi familiari documentati o certificati;
- Casi di limitazione legale della mobilità personale;
- Ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.
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