NASpI: per la sospensione delle riduzioni mensili non serve la domanda
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 122 del 6 agosto 2021, ha fornito indicazioni per l’applicazione dell’art. 38 del DL 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis), con cui è stata disposta la sospensione dell’applicazione del meccanismo di riduzione della NASPI di cui all’art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 22/2015, per il periodo dal 1° giugno 2021 a fine 2021.
La prima fattispecie presa in considerazione è quella inerente le indennità di disoccupazione NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021. L’istituto sottolinea che, in tal caso, rimane invariato l’importo della prestazione in pagamento alla data del 1° giugno 2021, senza quindi l’ulteriore abbattimento della prestazione del tre per cento per i mesi da giugno a dicembre 2021.
Per quanto riguarda invece le indennità di disoccupazione NASpI aventi data di decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, la circolare precisa che verranno erogate fino al 31 dicembre 2021 nella misura “piena”, come determinata secondo le ordinarie disposizioni, senza procedere dal primo giorno del quarto mese di fruizione alla riduzione della prestazione nella misura del tre per cento.
Il documento di prassi conferma infine che la sospensione del meccanismo di riduzione opera anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione. Pertanto, per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventi decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione NASpI viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2021.
In ogni caso, in tutte le casistiche sopra descritte, i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda, in quanto la sospensione del meccanismo di riduzione opera d’ufficio.
Rimane fermo che la riduzione troverà nuovamente piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dall’inizio del nuovo anno, più precisamente, si procederà alla rideterminazione dell’importo spettante applicando tutte le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Ad esempio, in caso di NASpI con decorrenza 1° luglio 2021 ed erogata da luglio a dicembre 2021 senza applicazione della riduzione (quindi con sospensione del meccanismo di riduzione per i tre mesi di ottobre, novembre e dicembre – ovvero il quarto, quinto e sesto mese di prestazione), l’importo spettante da gennaio sarà determinato procedendo ad applicare sia la riduzione per le tre volte in cui non è stata applicata nel periodo transitorio (ovvero i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021), sia per un ulteriore 3 per cento per la stessa mensilità di gennaio.
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