NASpI e DIS-COLL anche durante la prestazione occasionale
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 89 del 7 novembre 2023, ha fornito indicazioni in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
Come noto, l’art. 1, c. 344, della L. di Bilancio 2023 (L. 197/2022), definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferendo le stesse ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore e individua la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.
In particolare, sono ammessi, tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del D.Lgs. 22/2015.
Il successivo c. 349 del medesimo art. 1 prevede, inoltre, che il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e che lo stesso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse.
Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del D.Lgs. 22/2015.
Inoltre, ai sensi del medesimo c. 349 dell’art. 1, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.
L’INPS evidenzia, da ultimo, che ai sensi dell’art. 1, c. 345, della L. di Bilancio 2023, in caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
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