L’INPS, con la circolare 20 marzo 2023 n. 32, ha precisato che il lavoratore padre che si dimette durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (ossia durante la fruizione del congedo di paternità e fino al compimento di un anno di età del bambino), ha diritto ad accedere alla Naspi non solo in caso di utilizzo del congedo di paternità alternativo, come previsto dalla previgente disciplina in vigore prima delle modifiche disposte dal D.lgs. 105/2022, ma anche in caso di godimento dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio.

L’intervento dell’istituto previdenziale fa seguito alle novità introdotte dal D.lgs. 105/2022 che, recependo la Direttiva UE 2019/1158, ha modificato sostanzialmente il T.U. della maternità, inclusi gli artt. 54 e 55 sul divieto di licenziamento e dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.

Come si ricorderà l’art. 54, c. 1 del D.lgs. 151/2001 prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché' fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il successivo comma 7 garantisce la stessa tutela anche al lavoratore padre. Ma mentre prima del 13/08/2022 (data di entrata in vigore del D.lgs. 105/2022) il divieto di licenziamento operava solo in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, che l’art. 28 del T.U. di maternità riconosce in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, dopo la citata data viene riconosciuto anche in caso di godimento del congedo di paternità obbligatorio, della durata di 10 giorni come prevede l’art. 27-bis del D.lgs. 151/2001.

Il successivo art. 55 stabilisce che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del citato art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità di disoccupazione. La stessa disposizione prevede anche che la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso e che la stessa tutela trova applicazione anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

L’INPS conclude ricordando che le eventuali domande di NASPI presentate dai lavoratori, a seguito di dimissioni rassegnate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, e respinte in assenza delle indicazioni fornite con la circolare 32/2023, possono essere riesaminate su istanza dell’interessato.