L’INPS, con il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 14, c. 3, del D.L. 104/2020 in materia di NASpI.

In particolare, si chiarisce che l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in collettivi è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Al fine di dare corretta attuazione alla disposizione di cui al citato art. 14, si ribadisce che, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso - la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.