È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020, il decreto del Ministero dell’Economia 25.3.2020, relativo alla disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 54 del DL 18/2020.

In particolare, all’art. 1 del suddetto decreto si prevede che, ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, c. 3 del DM 132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell'art. 2, c. 479, della L. 244/2007, rilevano le seguenti situazioni:

i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.

Per gli eventi di cui sopra, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

  1. 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  2. 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  3. 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

Il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al  Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per  cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

L'ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai  sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21.2.2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21.2.2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della L. 81/2017.

Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 4/2013, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Il gestore del Fondo assicura l'immediata estensione dell’operatività del Fondo ai sensi delle specifiche previsioni legislative e del decreto MEF 25.3.2020 e provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet il modello aggiornato per la domanda di accesso al Fondo.