La legge 305/2001 ha disposto la proroga sino al 15 dicembre 2001 dei termini di sospensione del pagamento della contribuzione e degli adempimenti previdenziali e assistenziali. Soggetti interessati - sono gli allevatori dei bovini, le aziende di macellazione e gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al dettaglio che rivestono la qualifica di datori di lavoro, lavoratori autonomi e agricoli oppure committenti di collaborazioni coordinate e continuative. DM 10/2 - per i soggetti che operano con la denuncia contributiva mod. DM 10/2, la sospensione riguarderà i periodi di paga da gennaio 2001 a ottobre 2001. Commercianti all'ingrosso o al dettaglio - la sospensione comprende le scadenze del 16 febbraio 2001, 16 maggio 2001, 24 agosto 2001 e 16 novembre 2001. La sospensione comprende anche i contributi aggiuntivi dovuti sul reddito eccedente il minimale. Aziende agricole - sono sospesi i versamenti relativi al 3° e 4° trimestre 2001. Coltivatori diretti, mezzadri ed i piccoli imprenditori a titolo principale : la sospensione riguarda i termini di versamento della prima, seconda e terza rata 2001. Precisa l'INPS, che la sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (mod. DMAG) e annuali in quanto funzionali all'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati. Collaborazioni coordinate e continuative - Infine relativamente ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti da effettuare per i compensi erogati a tutto il mese di ottobre 2001. Recupero dei contributi sospesi - Sulle modalità per il recupero dei contributi sospesi si attendono le istruzioni ministeriali.