La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010, ha confermato la responsabilità a carico dell’intero Consiglio di Amministrazione nel caso di infortunio sul lavoro, verificatosi in conseguenza della violazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I giudici di legittimità hanno ritenuto che tutto il vertice aziendale - l’amministratore delegato, il consiglio di amministrazione e il direttore di stabilimento - non possono ritenersi esenti dalle responsabilità sia penali che amministrative per il risarcimento dei danni per i familiari delle vittime sul lavoro e per gli enti di fatto, pur in presenza di una delega di funzioni.
Con la sentenza in esame si pone termine ad una vicenda processuale iniziata negli anni 70 e relativa alla morte di 11 operai a seguito della esposizione e conseguente inalazioni delle fibre di amianto sprigionate nello stabilimento di Verbania della società Montefibre s.p.a.
L’importanza della decisione è legata al fatto che i giudici della Cassazione hanno confermato in 76 pagine di motivazione la responsabilità penale per omicidio colposo 14 consiglieri di amministrazione e del direttore dello stabilimento anche in presenza di una delega di funzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro qualora abbiano commesso gravi e reiterate inadempienze in materia di sicurezza e a prescindere dalla conoscenza della pericolosità dell’amianto diffusa all’epoca.
Orbene, nel caso di specie il percorso argomentativo che ha adottato piazza Cavour contribuisce a fornire un insegnamento fondamentale in tema di delega di funzioni antinfortunistiche.
Infatti, ha sostenuto che “anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva di poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega”.
In sostanza, anche in presenza di delega correttamente conferita ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del Consiglio di amministrazione non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa e organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine all’organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro.