La Corte di Cassazione, con la sentenza 19/10/2010 n.37197, ha deciso che il lavoratore può legittimamente provare di aver subito molestie sessuali sul luogo di lavoro, con la videoripresa nascosta degli stessi  illeciti, purchè non venga violata l’intangibilità del domicilio del datore di lavoro e la necessaria riservatezza sulle attività che si devono mantenere nell’ambito privato.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità le riprese devono considerarsi utilizzabili come prova nel procedimento contro il datore di lavoro accusato di molestie sessuali poiché sono state effettuate da persona che era protagonista dell’episodio verso la quale il suo interlocutore non aveva lo ius exludendi in quanto si trovava nel suo abituale ambiente di lavoro che costituiva anche il suo domicilio per un periodo di tempo limitato della giornata.