Modifiche europee al Regolamento relativo ai POP
A cura della redazione
Pubblicato il Regolamento UE 2022/2400 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) relativo agli inquinanti organici persistenti
Cosa tratta?
Con Regolamento (UE) 2019/1021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno disciplinato la gestione degli inquinanti organici persistenti (POP).
Il Regolamento ha subito diverse modifiche normative, l’ultima delle quali agli allegati IV e V, è avvenuta con Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2022/2400.
Gli allegati IV e V riguardano l’elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e la gestione dei rifiuti in generale.
Le disposizioni dell’atteso regolamento UE modificano le norme sui POP con l’introduzione di limiti più stretti sui rifiuti che li contengono e l’inserimento di quattro nuove sostanze all’elenco degli inquinanti organici persistenti.
Ma vediamo più nello specifico le modifiche ai regolamenti IV e V del Regolamento 2019/2101:
- incluso il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA;
- incluso il pentaclorofenolo precedentemente contemplato dal regolamento (CE) n. 850/2004 (abrogato) con un valore per l’allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l’allegato V di 1 000 mg/kg;
- limitati i limiti di concentrazione di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere;
- inclusa la sostanza decabromodifeniletere tra i PBDE elencati nella terza colonna dell’allegato V;
- per i PBDE, fissato il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti a 500 mg/kg per poi prevedere di abbassarlo a 350 mg/kg 3 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg 5 anni dopo la sua entrata in vigore;
- abbassato il limite di concentrazione del PFOA nei prodotti tessili riciclati, i suoi sali e i composti ad esso correlati nei rifiuti, in quanto la loro presenza potrebbe avere un impatto sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti tessili.
Quando entra in vigore?
Regolamento pubblicato il 9 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, entrerà in vigore il 29 dicembre 2022 e si applicherà a decorrere dal 10 giugno 2023.
Indicazioni operative
Chi produce e chi detiene rifiuti deve evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV.
Nella maggior parte dei casi, i rifiuti contaminati sono smaltiti o recuperati con tempestività in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato.
Gli Stati membri sono tenuti a garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti contaminati, così come il loro trasporto e stoccaggio, siano tracciabili e condotti in condizioni di tutela dell’ambiente e della salute umana.
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