Pubblicato il Decreto interministeriale del 6 febbraio 2024 recante modifica del decreto interministeriale 9 agosto 2022, riguardante le modalità di formazione degli esperti di radioprotezione

 

Cosa tratta?

Il Decreto interministeriale del 6 febbraio 2024 è intervenuto, considerata la necessità di dover procedere all’adeguamento dei contenuti del summenzionato decreto 9 agosto 2022 alle previsioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute disciplina la riduzione delle ore di aggiornamento professionale, precedentemente, la durata minima era pari a 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari, dell’elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

L'Esperto di radioprotezione è una delle figure previste dal D.Lgs 101/2020 relativo alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (figura equivalente all’esperto qualificato di cui al DLgs 230/1995).

 

Indicazioni operative

L’articolo 13, comma 1 del decreto 9 agosto 2022, è modificato come segue: “Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 60 ore, ogni tre anni o i corrispondenti crediti formativi universitari”.