Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 176, il “Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione, del 2 maggio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele” e il “Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione, del 25 aprile 2023, recante modifica ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008”

Cosa tratta?

Il Regolamento 2023/1435, pubblicato l’11 luglio 2023 modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, in particolare la Tabella 3, che contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

Il Regolamento 2023/1434, pubblicato anch’esso l’11 luglio 2023 aggiunge note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico scientifico.

Quando entra in vigore?

Entrambi i regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dunque il 31 luglio 2023, ma differiscono per la data di applicazione.

Il Regolamento 2023/1435 si applicherà a decorrere dal 1° febbraio 2025, mentre il Regolamento 2023/1434 è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Indicazione operative

Regolamento 2023/1435 modifica, all’allegato VI, parte 3, tabella 3, le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 e 607-230-00-6, in particolare:

  • acido 2-etilesanoico e suoi sali;
  • acido borico;
  • triossido di diboro;
  • eptaossido di tetraboro e disodio, idrato;
  • tetraborato di disodio, anidro;
  • acido ortoborico, sale sodico;
  • tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato.

Regolamento delegato (UE) 2023/1434, all’allegato VI, parte 1, alla sezione 1.1.3.1 è aggiunta la nota X:

«Nota X: La classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la o le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo).»;

alla sezione 1.1.3.2 sono aggiunte le note 11 e 12 seguenti:

«Nota 11: La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %.

Nota 12: La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.»