Modifiche all’allegato I del Regolamento POPs
A cura della redazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento Delegato (UE) 2023/1608 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati
Cosa tratta?
Il Regolamento (UE) 2019/1021, anche noto come Regolamento POPs, ha lo scopo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Polluttants) vietando, eliminando gradualmente o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette sia alla Convenzione di Stoccolma del 2001, sia al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
L’8 agosto 2023 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2023/1608 che modifica il regolamento POPs, nello specifico nella parte A dell’allegato I, per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati.
Il PFHxS è una delle sostanze perfluorurate (PFAS) più frequentemente rilevate nei campioni di sangue umano in tutto il mondo. È molto persistente e molto bioaccumulabile e si trova nell'ambiente di tutto il mondo, tuttavia il suo utilizzo è molto diminuito nel corso degli anni. Viene utilizzato, ad esempio, come idrorepellente e antimacchia nel trattamento tessile.
Per tal motivo i prodotti da verificare, ed eventualmente tenere monitorati, possono essere ad esempio, articoli antiaderenti, tessuti, abiti, tappeti idro/oleo-repellenti, alcune pitture, alcuni componenti elettronici, agenti idrorepellenti, ecc.
Quando entra in vigore?
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dunque entrerà in vigore il 28 agosto 2023.
Non sono previsti periodi transitori nel regolamento, pertanto, a partire dal 28 agosto 2023 il divieto sarà applicabile (salvo le deroghe per gli articoli previste dall’art. 4, par. 2 del Reg. POPs).
Indicazioni operative
Per quanto riguarda i PFHxS, già inclusi nella Candidate List dal luglio 2017 come sostanze vPvB, la loro presenza in sostanze, miscele e articoli sarà vietata con limiti in linea con quelli previsti per il PFOA (acido perfluoroottanoico) ossia, viene fissato il valore limite a:
- 0,025 mg/kg per il PFHxS, compresi i suoi sali;
- 1 mg/kg per i singoli composti correlati al PFHxS o per una combinazione di tali composti;
- 0,1 mg/kg per il PFHxS, suoi sali e composti correlati se usati in miscele concentrate di schiume antincendio da utilizzarsi nella produzione di altre schiume antincendio (la presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 28 agosto 2026).
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