Nelle prossime settimane i sostituti d'imposta si troveranno di fronte gli ultimi adempimenti per concludere le formalità relative al modello 730/2001; vediamo di esaminarne gli aspetti principali. Seconda rata di acconto Irpef - Il prossimo mese di novembre (principio di cassa) i sostituti d'imposta dovranno trattenere ai propri lavoratori dipendenti (o collaboratori coordinati e continuativi) la seconda o unica rata di acconto Irpef segnalata dai modelli di elaborazione della dichiarazione 730. In particolare rileveranno tale somma dal modello 730-4 in caso di assistenza prestata da un CAF o dal modello 730-3 in caso di assistenza diretta. Ricordiamo che entro il 1° ottobre scorso i lavoratori potevano comunicare al sostituto l'intenzione di effettuare un minore acconto di imposta (riduzione parziale o totale); in tale caso i sostituti dovranno adeguarsi alla volontà del proprio assistito. Nel caso in cui le ritenute della retribuzione corrisposta nel mese di novembre non dovessero essere sufficienti a "colmare" il debito del lavoratore nei confronti dell'Erario il datore di lavoro potrà recuperare la differenza con la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre; oltre tale periodo non vi potrà più essere alcuna trattenuta relativa alle imposte dovute per l'anno 2000 (730/2001) ma il sostituto dovrà comunicare le somme ancora dovute al lavoratore il quale dovrà provvedervi personalmente. E' evidente che nel caso di versamento protrattosi oltre il mese di novembre alla somma dovuta dovranno essere sommati gli interessi dovuti nella misura dello 0,40% su base mensile. Quanto la versamento diretto da parte del sostituto d'imposta valgono le regole previste per i versamenti unificati (modello F24) ricordando che la scadenza è il giorno 16 del mese successivo alla trattenuta effettiva al lavoratore (codice tributo 4730, comprensivo, nel caso, degli interessi). Per quanto concerne i conguagli nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi valgono le medesime regole previste per i lavoratori dipendenti così come ha chiarito il Ministero delle finanze con propria risoluzione n. 116/E/1999. Dichiarazioni integrative - E' possibile che i sostituti d'imposta ricevano i modelli 730-4 integrativi (entro il 15 novembre 2001) in quanto fino al 31 ottobre 2001 i lavoratori hanno facoltà di presentare tale dichiarazione ad un CAF (unica modalità di presentazione) per la correzione di eventuali errori od omissioni che comportano un maggior rimborso a favore dell'assistito o un minor debito verso l'Erario. Infatti nel caso contrario (maggior debito d'imposta o minor rimborso) l'unica via per ravvedersi è rappresentata dalla presentazione del modello UNICO2001 che scade il prossimo 31 ottobre 2001 (invio telematico) in quanto la presentazione su modelli cartacei è scaduta il 31 luglio 2001. Ricevuto il nuovo modello 730-4 il sostituto dovrà attivarsi per effettuare le dovute operazioni di conguaglio con la retribuzione di dicembre (criterio di cassa). A solo titolo di promemoria ricordiamo che il lavoratore in difetto verso l'erario, come già detto, dovrà obbligatoriamente presentare il modello Unico2001; inoltre, per regolarizzare completamente la posizione, dovrà versare le imposte dovute, oltre agli interessi legali (3.5%) da sommare alle imposte, e le sanzioni nella misura ridotta del 6% (1/5 del minimo 30%) delle somme versate in ritardo.