Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il regolamento di esecuzione UE n. 2022/2453 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione UE n. 2021/637 con riferimento all’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

 

Cosa tratta?

Con il regolamento viene modificato il testo del 2021, in particolare viene aggiunto l’articolo 18-bis che riporta Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance. Il regolamento 2021/637 specifica modelli uniformi di informativa e le relative istruzioni per le informazioni, l’articolo aggiunto impone ai grandi enti, che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, di pubblicare, a decorrere dal 28 giugno 2022, informazioni relative ai rischi ESG, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione.

Il nuovo Regolamento UE n. 2022/2453 introduce su questo tema dei modelli standardizzati di informativa relativamente all’impatto finanziario dei fattori ESG sulle loro attività economiche e finanziarie, e dei fattori ESG che potrebbero essere determinati dalle loro attività, che a loro volta diventano finanziariamente rilevanti quando incidono sui loro portatori di interessi.

Ciò significa che le informazioni pubblicate dagli enti dovrebbero riguardare:

  • l’impatto finanziario dei fattori ambientali, sociali e di governance sulle loro attività economiche e finanziarie (prospettiva outside-in),
  • fattori ambientali, sociali e di governance che potrebbero essere determinati dalle loro attività, che a loro volta diventano finanziariamente rilevanti quando incidono sui loro portatori di interessi (prospettiva inside-out).

Le tabelle e i modelli per tale informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sui rischi ambientali, sociali e di governance che consentano a chi le usa di valutare il profilo di rischio degli enti.

Il 12 gennaio 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453, in particolare viene sostituito l’Allegato I.

 

Quando entra in vigore?

Il regolamento è stato pubblicato il 19 dicembre 2022 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’8 gennaio 2023.

 

Indicazioni operative

Salvo diversa indicazione nelle istruzioni di cui all’allegato XL, a decorrere dal 31 dicembre 2022 gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle date indicate di seguito:

  • per l’informativa annuale: 31 dicembre;
  • per l’informativa semestrale: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Lo scopo di tale obbligo di informazione è quello, da parte dell’Unione Europea, di permettere la valutazione dei profili di rischio degli enti da parte degli interessati, in modo da poter misurare la sostenibilità degli investimenti.

In effetti, non tutti gli enti e le imprese sono tenute all’obbligo di informativa dei rischi correlati ai fattori ESG, ma tale adempimento ricade solo su alcuni soggetti, ovvero quelli che sono sottoposti agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Gli enti esclusi, ovviamente, possono pubblicare tali informazioni su base volontaria.