Modalità di redazione degli atti costitutivi delle start-up innovative
A cura della redazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 17 febbraio 2016, ha disciplinato le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2463 del codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente, da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale.
L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori. L'atto sottoscritto in maniera diversa, non è iscrivibile nel registro delle imprese.
In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve completarsi entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima sottoscrizione.
Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.
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