Mod. 770/2009: novità e istruzioni per la compilazione
A cura della redazione

L'Inps, con la circolare n. 95 del 24 luglio 2009, ha fornito le ultime istruzioni operative per la compilazione della parte previdenziale ed assistenziale del modello 770/2009 Semplificato, relativamente all'anno 2008 (il modello deve essere presentato entro il 31.7.2009).
Tra le novità si segnala:
- la soppressione dello spazio per l'indicazione del "bonus" riconosciuto dalla legge n. 243/2004 ai lavoratori che rinviavano il pensionamento di anzianità. I dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per il calcolo delle prestazioni vengono ricavati mensilmente dal modello di denuncia telematica EMens, previsto dall'art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito da L. n. 326/2003;
- i premi di risultato devono essere indicati nel punto 4 (imponibile previdenziale) per intero, stante che il nuovo regime agevolativo, introdotto dal 2008 dalla L. n. 247/2008 e dal D.M. 7 maggio prevede, su queste somme, uno sgravio nella misura massima di 25 punti a favore del datore di lavoro e per l'intera quota a carico del lavoratore;
- in caso di imponibile relativo alla contribuzione "figurativa" - art.6, comma 3, del D.M. 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito) - nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, va indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Se nell'anno 2008 sono state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti l'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all'imponibile stesso.
I punti da 5 a 7 evidenziano la regolarità contributiva del datore di lavoro, che dovrà barrare il punto 5 se i contributi sono stati interamente versati, il punto 6 qualora i contributi siano stati versati solo in parte (per esempio, i soli contributi a carico del lavoratore) oppure il punto 7 nel caso in cui i contributi non siano stati versati.
Nel punto 8 si indica l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. Non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es.: contributi INPDAP, ecc.). Di norma, devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:
. 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
. 0,30% (CIGS);
. 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
. contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
. contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS;
. contributo a carico del lavoratore in favore dei Fondi a sostegno del reddito gestiti dall'INPS.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.
I punti 10 e 11 evidenziano i mesi per i quali è stata presentata all'INPS la denuncia EMENS. In particolare:
- il punto 10 deve essere barrato qualora la denuncia sia stata presentata in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento;
- nel punto 11 (alternativo al punto 10) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui NON è stata presentata la denuncia EMens.
Collaborazioni coordinate e continuative - L'indicazione della regolare presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni è richiesta, nella Sezione 2, punti 16 e 17, anche per i collaboratori coordinati e continuativi. Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2008, ai collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, Legge 8.8.1995, n. 335.
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