Contributi e fisco
Mod. 770/2007: le precisazioni INPS
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 7/09/2007 n.115, ha riepilogato le istruzioni utili per la compilazione del mod. 770/2007 semplificato in vista della scadenza fissata per la trasmissione telematica del 1° ottobre 2007.
Oltre a riepilogare le istruzioni, l'Istituto previdenziale ha fornito anche alcune delucidazioni tra cui le seguenti:
- La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
- La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1 ottobre 2007 (il 30 settembre è festivo), presentando il modello 770/2007 SEMPLIFICATO.
- Riguardo all'imponibile previdenziale (punto 4 sezione 1), è necessario tener presente che:
a - per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;
b - per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, c. 18, della legge n.335/1995, fissato per l'anno 2006 in euro 85.478,00 e per i soci di cooperative ex DPR n.602/70, la retribuzione da indicare al punto 4 deve essere quella assoggettata al contributo IVS.
c - per i lavoratori cessati al 31 dicembre 2006 (ultimo giorno lavorato), l'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo anche per la parte che copre l'anno 2007; ai fini del relativo accreditamento contributivo, infatti, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento <Preavviso> dell'EMens.
d - per i lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriali, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D.
- relativamente alle variabili retributive l'imponibile riferito al 2006 deve essere rettificato degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti al mese di dicembre 2005 oppure degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2007, ma riferiti al mese di dicembre 2007.
(si tratta degli importi indicati sul DM10 con i codici A000 e D000).
- in merito ai contributi dovuti, i punti 5, 6 e 7 sezione 1 riguardano l'attestazione del versamento intero, parziale o mancato versamento del complesso dei contributi dovuti. Se questi ultimi non sono stati versati in tutto o in parte è necessario indicare nelle annotazioni il motivo dell'omissione.
- il D.L. 233/2006 (art. 37, commi 32 e 33) convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006, ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Pertanto, nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da apposite disposizioni di legge. Tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito di imposta in cui sono effettivamente versati.
- in merito ai compensi corrisposti al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del 2006 (punto 12 sezione 2), si devono considerare erogate nel predetto anno anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2007, ma relative all'anno 2006 "cosiddetto principio di cassa allargata" (art. 48, art. 51, c. 1, D.P.R. n..917/1986).
Oltre a riepilogare le istruzioni, l'Istituto previdenziale ha fornito anche alcune delucidazioni tra cui le seguenti:
- La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
- La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1 ottobre 2007 (il 30 settembre è festivo), presentando il modello 770/2007 SEMPLIFICATO.
- Riguardo all'imponibile previdenziale (punto 4 sezione 1), è necessario tener presente che:
a - per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;
b - per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, c. 18, della legge n.335/1995, fissato per l'anno 2006 in euro 85.478,00 e per i soci di cooperative ex DPR n.602/70, la retribuzione da indicare al punto 4 deve essere quella assoggettata al contributo IVS.
c - per i lavoratori cessati al 31 dicembre 2006 (ultimo giorno lavorato), l'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo anche per la parte che copre l'anno 2007; ai fini del relativo accreditamento contributivo, infatti, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento <Preavviso> dell'EMens.
d - per i lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriali, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D.
- relativamente alle variabili retributive l'imponibile riferito al 2006 deve essere rettificato degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti al mese di dicembre 2005 oppure degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2007, ma riferiti al mese di dicembre 2007.
(si tratta degli importi indicati sul DM10 con i codici A000 e D000).
- in merito ai contributi dovuti, i punti 5, 6 e 7 sezione 1 riguardano l'attestazione del versamento intero, parziale o mancato versamento del complesso dei contributi dovuti. Se questi ultimi non sono stati versati in tutto o in parte è necessario indicare nelle annotazioni il motivo dell'omissione.
- il D.L. 233/2006 (art. 37, commi 32 e 33) convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006, ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Pertanto, nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da apposite disposizioni di legge. Tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito di imposta in cui sono effettivamente versati.
- in merito ai compensi corrisposti al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del 2006 (punto 12 sezione 2), si devono considerare erogate nel predetto anno anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2007, ma relative all'anno 2006 "cosiddetto principio di cassa allargata" (art. 48, art. 51, c. 1, D.P.R. n..917/1986).
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