Se un’impresa non ha al suo interno personale in grado di svolgere il ruolo di Mobility Manager può servirsi di professionisti esterni. Lo puntualizza il Ministero della Transizione Ecologia in una serie di Faq con cui ha fornito chiarimenti sul D.I. n. 179 del 12 maggio 2021. Rimane fermo che il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7 comma 1 del richiamato decreto.

Diverse considerazioni valgono invece per le PA. Queste, anche nell’ipotesi in cui non abbiano al loro interno personale in grado di svolgere il ruolo di Mobility Manager, non possono servirsi di professionisti esterni. Devono, infatti, individuare la figura tra il personale in ruolo.

Per la stessa ragione, il Comune non può nominare come Mobility Manager aziendale o d’area un dipendente di una società partecipata interamente dal Comune e che opera nel settore della mobilità. La nomina, sia per quanto riguarda il Mobility Manager d’area che quello aziendale, deve avvenire tra il personale in ruolo.