Mobilità, se la procedura è svolta contemporaneamente alla richiesta di cigs è sufficiente un accordo sindacale
A cura della redazione
La Fondazione Studi CDL, con la risposta al quesito del 29 febbraio 2012, ha precisato che nell’ipotesi in cui un’azienda, sottoposta a liquidazione e concordato preventivo, attivi la procedura di mobilità contemporaneamente alla richiesta di cigs, è sufficiente un solo accordo sindacale.
Nella fattispecie, un’impresa in concordato ha attivato una procedura di mobilità per cessazione di tutti i lavoratori e firmato un accordo sindacale nel quale è stabilito che:
- deve essere attivata la cigs per 12 mesi;
- con deroga al termine dei 120 giorni per i licenziamenti in mobilità, durante la cigs i lavoratori che lo richiederanno verranno posti in mobilità;
- al termine della cigs, i lavoratori eventualmente ancora in forza verranno tutti sottoposti in mobilità.
Per la messa in mobilità dei lavoratori durante i 12 mesi di cigs o al termine non occorre attivare un’ulteriore specifica procedura in quanto è stato già tutto previsto dagli accordi stipulati (accordo sindacale e relativo accordo in sede ministeriale).
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