Con la circolare n. 131 del 18 luglio 2002 l'Inps chiarisce la spettanza dell'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati nel corrente anno appartenenti al settore commercio, agenzie viaggio e turismo e vigilanza.
Il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità avviene in funzione del numero di dipendenti occupati dalle relativeimprese, come segue: imprese commerciali che occupino da 51 a 200 dipendenti, aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.
Imprese commerciali - Ricordiamo che il decreto interministeriale 30956 del 18/04/2002 ha fissato un limite di spesa pari a 18.075.991,46 euro così ripartiti: 12.911.422,47 euro per il trattamento di mobilità e 5.164.568,99 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
L'Inps precisa che l'indennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati dal 1° gennaio 2002 o che saranno licenziati entro la data del 31 dicembre 2002 dalle imprese in parola, e l'erogazione della stessa indennità dovrà avvenire in ordine cronologico, facendo riferimento alla data di licenziamento degli stessi.
Lo stesso decreto ha inoltre stabilito che la misura dell'indennità di mobilità è ridotta del 20%, pertanto agli interessati dovrà essere corrisposta l'indennità stessa per i primi dodici mesi nella misura dell'80% degli importi massimi mensili come riportati nella circolare n. 23 del 23 gennaio 2002, dal tredicesimo mese nella misura dell'80% dell'importo determinato come sopra.
Agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza - Il decreto interministeriale 30968 del 18/04/2002 ha fissato un limite di spesa pari a 33.489.608,00 euro così ripartiti: 8.170.608,00 euro per il trattamento di mobilità e 25.319.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
L'Inps precisa che l'indennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati dal 1° gennaio 2002 o che saranno licenziati entro la data del 31 dicembre 2002 dalle imprese in parola, e l'erogazione della stessa indennità dovrà avvenire in ordine cronologico, facendo riferimento alla data di licenziamento degli stessi.