L’INPS, con il messaggio n. 7215 del 27 aprile 2012, ha fornito indicazioni in merito al versamento delle somme di cui all’art. 4, comma 3, della legge 223/1991.
Detto articolo prevede che il datore di lavoro che attivi la procedura di mobilità deve versare, a titolo di anticipazione sugli oneri per le indennità di mobilità, una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale, moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
In sostituzione delle modalità di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale precompilato dalla sede INPS competente, da gennaio 2012 i datori di lavoro interessati devono effettuare il suddetto versamento esclusivamente a mezzo modello F24 utilizzando, nel campo contributo della sezione Inps, la causale di nuova istituzione “ACIM” denominata “Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 129/E del 22 dicembre 2011).