Mobilità in deroga: più ampio il campo di applicazione
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019, ad integrazione della circolare 90/2018, in merito al trattamento di mobilità in deroga di cui all’art. 25-ter della L. 136/2018.
Tale articolo amplia considerevolmente l'ambito di applicazione della mobilità in deroga di cui al citato comma 142, sia perché estende la platea dei lavoratori interessati anche a coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, sia perché prevede una durata massima di dodici mesi senza il limite temporale del 31.12.2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione.
Alla luce di quanto sopra, gli operatori delle Strutture territoriali, nel liquidare la prestazione, dovranno controllare che il nominativo abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, bensì nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. Resta confermato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.
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