La Corte di Cassazione, con due sentenze distanti pochi giorni, ha fornito orientamenti contrastanti in merito ai criteri di scelta dei lavoratori da mettere in mobilità al termine della procedura collettiva di riduzione di personale, di cui all’art. 5 della L. n. 223/1991, con particolare riguardo al caso di ristrutturazione di un determinato reparto o settore aziendale.
Con una prima sentenza, la n. 21015 del 16 ottobre 2015, la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti al reparto o settore ove sono ravvisati esuberi, se essi siano idonei - per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
Tuttavia, la stessa Corte, con la successiva sentenza n. 21476 del 21 ottobre 2015, si è espressa in senso contrario su un caso analogo, affermando che deve ritenersi legittima la delimitazione della platea dei lavoratori tra cui effettuare la comparazione ai soli addetti dello specifico reparto o settore ove si collocano gli esuberi.
Si attende, sul punto, un chiarimento da parte delle Sezioni Unite.