Mobbing: la responsabilità del datore di lavoro
A cura della redazione
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10037 del 15 maggio 2015, ha stabilito che la condotta di mobbing che provenga da altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non esclude la responsabilità del datore di lavoro su cui incombono gli obblighi di cui all'art. 2049 c.c., ove questo sia rimasto colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha rilevato che “la durata e le modalità con cui è stata posta in essere la condotta mobbizzante, quale risulta anche dalle prove testimoniali, sono tali da far ritenere la sua conoscenza anche da parte del datore di lavoro, nonché organo politico, che l'ha comunque tollerata”.
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