Il 23 marzo 2002 entrerà in vigore il DLgs 02/02/2002 n.25 (G.U. n. 57 del 8/03/2002) che, attuando la Direttiva UE 98/24, emana nuove disposizioni dirette a tutelare i lavoratori esposti all'azione di agenti chimici sul luogo di lavoro. Le norme entrano in vigore il 23 marzo 2002 e integrano il D.Lgs. 626/1994 disciplinante la tutela dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni e biologici. Le nuove norme si applicano ad ogni attività lavorativa che impieghi agenti chimici pericolosi, compreso il loro trasporto. Restano invece escluse: le situazioni di esposizione a radiazioni ionizzanti con impiego di agenti chimici; le attività che comportano l'esposizione all'amianto. Soggetti interessati - le aziende obbligate ad osservare le disposizioni contenute nel DLgs 25/2002 devono: - effettuare la valutazione dei rischi specifica; - realizzare le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi; - misurare il livello di esposizione all'agente pericoloso secondo le modalità e nel rispetto dei valori limite indicati nell'Allegato al decreto di recepimento; - predisporre procedure di intervento in caso di incidenti o particolari emergenze; - informare e formare i lavoratori; - sottoporre i lavoratori a sorveglianza medica preventiva e periodica (almeno una volta ogni anno) e in occasione della cessazione del rapporto, dal parte del medico competente, in caso di esposizione ad agenti chimici classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. Attività vietate - Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies. Rimane invece lecito il caso in cui l'agente sia utilizzato nell'ambito della ricerca oppure nelle operazioni di eliminazione dello stesso nei rifiuti. E' in ogni caso necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Ambito di applicazione - Le nuove disposizioni di applicano da subito alle nuove attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto; per quelle in corso alla data del 23 marzo 2002 i datori di lavoro devono adeguarsi ai previsti adempimenti entro il 23 giugno 2002. Le norme del D.Lgs. 25/2002 si applicano anche alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano che non abbiano ancora emanato le norme di loro competenza, norme che in ogni caso devono rispettare i principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo stesso.