Misure anticrisi: chiarimenti da parte dell'Inps
A cura della redazione

L'Inps, con messaggio n. 16508 del 21 luglio 2009, in attesa che vengano emanati i decreti interministeriali che definiranno le modalità attuative, illustra le principali disposizioni di interesse per le prestazioni a sostegno del reddito, contenute nell'art. 1 del decreto legge n. 78/2009.
Con riferimento alla misura di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 del citato decreto, l'Inps chiarisce che per poter utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione, è necessario che il datore di lavoro abbia la qualifica di azienda. Pertanto, la predetta misura non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro (come, ad esempio, i professionisti) non aventi la predetta qualifica.
Inoltre, l'Inps precisa che la norma si riferisce ai "lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro": ne fanno parte i lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), nonché i lavoratori sospesi in base all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 (conv. con legge n. 2/2009).
Con il comma 6, viene incrementato - in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 - l'ammontare del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. L'indennità è elevata all'80%; per tali fattispecie non è prevista l'applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali.
La disposizione in questione si applica ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993, per i quali l'indennità resta ancorata al 60% (imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726).
I commi 7 ed 8 dell'art. 1, prevedono incentivi per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa. Con le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 7, del D.L. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un'unica soluzione e previe dimissioni dall'impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.
Analogamente è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di CIGS per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale, di esubero strutturale, che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa).
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