È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, il decreto 27.4.2018 del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture, recante l’individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 271/1999, alle quali è vietato adibire i minori di 18 anni.

In particolare, sono vietate le attività che prevedono:

  1. il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
  2. il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
  3. l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
  4. l’utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
  5. l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;
  6. le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);
  7. il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
  8. il servizio di guardia notturna;
  9. la manutenzione delle attrezzature elettriche;
  10. l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
  11. la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
  12. la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.