Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 22 del 24 settembre 2015, ha precisato che il datore di lavoro subentrante nell’appalto e obbligato ad assumere il personale dell’impresa uscente, non deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per i lavoratori a contatto diretto e regolare con i minori.
È infatti sufficiente che lo stesso acquisisca la documentazione di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014 già in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore. Si ricorda che ai sensi della predetta disposizione, chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undecies del codice penale, ha l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne di cui agli articoli menzionati. Si tratta di disposizioni per la lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.