Minori extraUE non accompagnati: on line la richiesta del parere per la conversione del permesso di soggiorno
A cura della redazione
La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, il 24 febbraio 2017, ha adottato le nuove Linee Guida per il rilascio del parere per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, in attuazione dell’art. 32, comma 1 bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Più precisamente quest’ultima disposizione del T.U. dell’immigrazione stabilisce che al compimento della maggiore età da parte dello straniero, entrato in Italia come minore non accompagnato, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, per accesso al lavoro ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
Detta conversione può avvenire soltanto dopo aver richiesto il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e sempre che la Questura non rilevi motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni di età dello straniero.
Ma non sempre la richiesta del parere è necessaria. Secondo le nuove linee guida, il parere non va richiesto: per i minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni; per i minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età; per i minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età e per i minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
La richiesta del parere deve essere inviata preferibilmente dal servizio sociale dell’ente locale che ha in carico il minore, per via telematica, non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, utilizzando l’apposita scheda G ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: minori.art32@pec.lavoro.gov.it oppure minori-art32@lavoro.gov.it .
All’istanza vanno allegati: copia del passaporto e/o attestato d’identità rilasciato e/o convalidato dall’Ambasciata/Consolato del proprio Paese d’origine (inviare solo la parte ove sono indicate le generalità del minore, data del rilascio/convalida e scadenza di validità); copia del permesso di soggiorno/cedolino; copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell’affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell’attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela e la documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potrà essere proseguito a seguito dell’emissione del parere.
Le nuove Linee Guida sostituiscono integralmente il punto 6 e la relativa scheda G di segnalazione delle precedenti "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione", approvate con il Decreto direttoriale del 19 dicembre 2013.
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