Minori extraUE non accompagnati e conversione dei permessi di soggiorno
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con il decreto direttoriale 18 ottobre 2016, pubblicato sul sito internet ministeriale nella sezione pubblicità legale, ha stabilito che il 10 novembre p.v. alle ore 10.00 si terrà la Conferenza di Servizi per la valutazione degli interessi pubblici coinvolti al fine dell’adozione delle Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati, al raggiungimento della maggiore età, in attuazione dell’art. 32, c.1-bis, del D.lgs. 286/1998.
Alla Conferenza dei servizi parteciperanno tutti i soggetti coinvolti nella citata conversione del permesso di soggiorno: Ministero degli affari esteri, Ministero dell’interno, Ministero della Giustizia, l’ANCI e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Più precisamente, l’art. 32, c.1-bis del T.U. dell’immigrazione riconosce il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (ora sostituito dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro) ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 52 del DPR 394/1999).
Durante la Conferenza dei servizi verranno quindi definite le Linee Guida a cui dovranno attenersi i diversi soggetti coinvolti al fine di rilasciare il loro parere, positivo o negativo, per la conversione del permesso di soggiorno di cui risulti titolare il minore straniero non accompagnato, da intendersi come colui che non è in possesso di cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
Si coglie l’occasione per ricordare che al minorenne straniero che entra in Italia, anche se in modo illegale, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), la quale afferma, tra i suoi principi, che in tutte le decisioni relative al minore deve essere considerato prioritariamente 'il superiore interesse' del ragazzo.
In base all'art.19, comma 2, lettera a), T.U. Immigrazione i minori stranieri non possono essere espulsi dal territorio italiano, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi. Non essendo espellibili, gli stessi possono essere titolari di un permesso di soggiorno che li autorizzi alla permanenza in Italia, secondo quanto espresso dall'art.28 del regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione.
Al compimento della maggiore età, il cittadino straniero ha diritto, come accennato in precedenza ai sensi dell’art. 32, c.1-bis, del D.lgs. 286/1998, alla conversione del permesso di soggiorno. Questa avverrà sulla base dei pareri che verranno rilasciati dai vari Ministeri coinvolti tenendo conto delle linnee guida che verranno definite il prossimo 10 novembre.
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