Il Ministero del lavoro, con la circolare 24/03/2006 n.10, ha reso noto che le decisioni adottate dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 del Dlgs 124/2004 hanno carattere vincolante per DPL ed enti previdenziali che non possono promuovere contro di essi alcuna azione giudiziaria. Inoltre precisa il Minwelfare il Comitato è competente a decidere sui ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro, nonchè i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificaizone dei rapporti di lavoro. Possono essere oggetto di ricorso anche i verbali di accertamento a firma congiunta del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali, purchè riguardino la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro. Se le infrazioni sono di natura amministrativa il ricorso sospende il termine assegnato per la regolarizzazione mediante la diffida fino a che non sia stata adottata una decisione. Infine la circolare 10/2006 precisa che la decisione in merito alla qualificazione del rapporto deve essere intesa con riferimento esclusivo e limitato all'individuazione della tipologia contrattuale nella quale devono essere inquadrate le prestazioni lavorative rese senza possibilità di entrare nel merito di ulteriori aspetti di natura normativa o contrattuale.