Il Ministero del lavoro, con la circolare 30/2006, facendo seguito alla circolare 25/2006 con la quale ha definito i contenuti minimi di sicurezza del Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi ai sensi dell'art. 36quater del DLgs 626/94 e successive modificazioni, ha precisato che con riferimento ai trabatelli i datori di lavoro possono redigere il PIMUS facendo riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni relative alla specifica realizzazione. Spetta al datore di lavoro il compito di provvedere all'addestramento degli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi mobili, sulla base dei contenuti generali previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 (in G.U. 23/02/2006), che fissa ogni due anni il termine entro il quale i lavoratori sono tenuti a frequentare corsi di formazione (prossima scadenza quindi il 23/02/2008). Per il periodo pregresso i lavoratori possono attestare personalmente di aver svolto corsi di formazione attraverso un'autocertificazione e quindi sotto la propria responsabilità. L'autocertificazione dovrà far riferimento ad attività lavorative svolte presso imprese regolarmente iscritte alla camera di commercio in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi. Rimangono invece esclusi dall'obbligo di redigere il PIMUS e dai corsi di formazione le attività svolte su ponti posti su cavalletti di altezza non superiore a 2 metri, su ponti sospesi, su ponteggi ai piani di lavoro autosollevanti e su ponti a sbalzo.