Minlavoro: il distacco come alternativa alla cassa integrazione guadagni
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 24/06/2005 n.28, ha fornito alcune precisazioni in merito alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni.
Al fine di poter dare una risposta il Ministero riepiloga la disciplina che regolamenta l'istituto del distacco contenuta nell'art. 30 del Dlgs 276/2003 ricordando che i presupposti fondamentali per il ricorso sono la temporaneità e l'interesse al distacco in capo al datore di lavoro distaccante.
Il ricorso al distacco come soluzione alternativa alla cig è legittimo, spiega il Ministero, perchè trova i suoi presupposti nella contrazione solo temporanea del volume di attività dell'impresa distaccante e nell'interesse specifico a preservare in forza e nella propria disponibilità i lavoratori temporaneamente sospesi, e quindi conformenente a quanto dettato dalla Riforma Biagi.
Se invece il datore di lavoro ricorresse alla CIG i lavoratori verrebbero indotti a cercare una diversa occupazione a fronte della riduzione della retribuzione.
Diverso il caso del distacco previsto dall'art. 8 della legge 223/91. Infatti in questo caso il distacco è volto ad evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo dove l'unico interesse è quello dei lavoratori a non perdere il posto di lavoro mentre l'interesse del distaccante può anche mancare.