Rapporto di lavoro
Minlavoro: i centralinisti e le collaborazioni coordinate e continuative
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 14/06/2006 n.17, ha precisato che se l'attività svolta dal centralinista consiste semplicemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza non può configurarsi una collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
In questi casi spiega il ministero la collaborazione attivata deve essere convertita in rapporto di lavoro subordinato con l'applicazione delle relative sanzioni.
Al fine di comprendere se un'attività possa o meno essere inquadrata come collaborazione a progetto, il Ministero richiama quanto già stabilito con la circolare 1/2004 secondo la quale devono essere soddisfatti 3 requisiti: la presenza di un progetto o di un programma, l'autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro e il coordinamento con il committente. Inoltre ricorda la circolare le prestazioni svolte dal collaboratore non possono mai totalmente coincidere con l'attività d'impresa ne sovrapporsi ad essa.
Se si applicano questi principi alle attività svolte dai centralinisti abbiamo la seguente situazione:
Prima di tutto è necessario distinguere l'attività c.d. in bound ossia quella svolta dal centralinista che è tenuto a rispondere alle chiamate dell'utenza e quella c.d. out bound dove è il lavoratore che ha il compito di contattare terzi.
Nel primo caso l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla in quanto essa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza.
Nel secondo caso invece è possibile configurare legittimamente rapporti di cococo. In ogni caso è necessario che siano finalizzate a un risultato, determinato nei contenuti, che l'operatore assume l'obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro.
In sostanza affinché l'attività di centralinista possa essere espletata con un contratto di collaborazione è necessario che l'operatore debba poter determinare unilateralmente e discrezionalmente senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la sua collocazione temporale.
L'operatore non deve essere soggetto a vincoli di orario anche se è possibile prestabilire fasce orarie entro le quali l'attività può essere prestata. Infine all'operatore non può essere imposta la sua presenza in azienda ne deve mai giustificare le sue assenze.
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